• giovedì , 18 Aprile 2024

Pratiche edilizie, a cosa servono?

Le pratiche edilizie sono dei documenti che servono per modificare un edificio, per effettuare la fusione o la divisione tra due o più edifici, per migliorare un edificio, creare delle recinzioni, eseguire la manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché rimuovere, modificare o migliorare alcune opere interne. Le pratiche edilizie sono dei documenti che permettono di dare l’inizio ufficiale ai lavori. A differenza delle pratiche catastatali, come i certificati catastatali e le visure catastatali, le pratiche edilizie vengono inoltrare alle autorità comunali, che quindi danno il via libera ai lavori. Perché il Comune abiliti la pratica edilizia e i lavori possano iniziare, però, è necessario che la pianificazione della pratica sia svolta in completo rispetto della normativa edilizia e quella igienico-sanitaria tutt’ora in vigore in Italia.

Le pratiche edilizie più comuni.
-La Denuncia di Inizio Attività Edilizia (abbreviato DIA) è la pratica edilizia più diffusa in passato e quasi assente al giorno d’oggi. Si tratta di un provvedimento da depositare presso gli edifici competenti del Comune. Si tratta di un documento in via di sostituzione a tutti gli effetti riconosciuto come una valida, ma facoltativa, alternativa al permesso di costruire. Questo documento è stato disciplinato da decreto legislativo del 6 giugno 2011 e regolamenta l’inizio dei lavori edilizi. Tuttavia ancora oggi esistono delle differenze tra Stato e Regioni in materia. La DIA prevede una scadenza di 30 giorni dalla data di segnalazione per poter iniziare l’attività. Se mancasse una risposta dopo i 30 giorni, si potrà iniziare l’attività edilizia in modo automatico. La DIA è stata quasi completamente sostituita dalla SCIA e solo alcuni comuni continuano a utilizzarla.
-Il permesso di costruire è un altro documento, nonché un provvedimento amministrato, che viene richiesto alle autorità comunali e dalle stesse viene rilasciato. Si tratta del documento necessario per comunicare l’inizio delle costruzioni più rilevanti. Anche questo permesso abilita l’inizio delle attività edilizie, purché queste rispettino tutte le norme previste in materia, tra cui anche quelle che riguardano il pericolo. Il Comune può negare l’inizio dei lavori, qualora il progetto presentano non rispettasse le normative di pianificazione previste dalla legge. Fino a poco tempo fa anche in questa pratica edilizia esistevano molte differenze tra le normative delle Regioni e quelle dello Stato. Tuttavia molte amministrazioni delle Regioni hanno poi implementato norme che ne hanno regolamentato l’applicazione avvicinandosi alle norme dello Stato Italiano.
-La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (abbreviato SCIA) è la pratica edilizia più diffusa al giorno d’oggi. Difatti essa consente d’iniziare l’attività edilizia in modo immediato, senza dover attendere la scadenza di un termine particolare. La SCIA ha l’obiettivo di accelerare i lavori e semplificare la procedura d’inizio delle pratiche edilizie. Alla SCIA bisogna allegare le attestazioni firmate dai tecnici abilitati, gli elaborati progettuali necessari per compiere le verifiche successive a inizio attività. Essa include una larga parte delle costruzioni edilizie da segnalare al Comune.
-Tra le pratiche edilizie più diffuse spicca anche la C.I.A.L., ovvero la comunicazione d’inizio attività per l’edilizia libera. Si tratta di una pratica edilizia di natura amministrativa entrata in vigore nel maggio del 2010. Quest’ultima dev’essere presentata presso lo sportello dell’edilizia del proprio Comune di residenza prima dell’inizio dei lavori, ma riguarda soltanto le opere interne a fabbricati, includendo anche le operazioni di manutenzione straordinaria. La manutenzione ordinaria, invece, non necessità di alcuna comunicazione, né di alcun titolo abilitativo, sebbene alcuni Comuni italiani consiglino d’inviare una comunicazione in carta libera con la dichiarazione dell’inizio e della tipologia dei lavori. Questo è utile anche per accedere agli incentivi previsti dallo Stato Italiano e finalizzati alla ristrutturazione edilizia. Il progetto di manutenzione straordinaria necessita della firma di un tecnico (architetto, geometra o ingegnere) che attesti le opere da compiersi, come la demolizione, la ricostruzione, o lo spostamento dei mezzi interni; la sostituzione o il rifacimento degli infissi esterni; la realizzazione delle opere accessorie. Inoltre viene richiesto di segnalare la costruzione delle opere temporanee (quelle da rimuovere entro 90 giorni), la modifica delle facciate che non includa l’alterazione dei valori estetici, nonché il rifacimento dei vespai o dei solai. Anche la costruzione di recinzioni dev’essere segnalata tramite la CIAL.

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