• venerdì , 29 Marzo 2024

Valutazione dei rischi aziendali

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La valutazione dei rischi aziendali, viene rilevata dal documento di valutazione dei rischi (DVR) rappresenta la mappatura dei rischi presenti in un’azienda. Esso deve contenere tutte le procedure necessarie per l’attuazione di misure di prevenzione e protezione da realizzare e i ruoli di chi deve realizzarle. Rappresenta un requisito cartaceo o elettronico e un ulteriore compito assegnato direttamente al datore di lavoro, in quanto da egli non delegabile. Deve inoltre essere redatto con data certa. Tra le miriadi di esempi lampanti sull’ argomento, troviamo quindi un’ampia serie di lavori di particolare rischio, dove appunto il documento e la valutazione dei rischi aziendali trova fortemente campo, come appunto i lavori in quota. Vengono quindi predisposti ai lavoratori i relativi corsi per i lavori in quota, dove naturalmente si inserisce un consistente capitolo affine alla valutazione dei rischi aziendali connessi a tale settore. La valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro e la predisposizione dei conseguenti documenti è uno degli elementi di più grande rilevanza del D.Lgs 81/08. Essa rappresenta, infatti, l’asse portante della nuova filosofia in materia di tutela della salute dei lavoratori che vede nel datore di lavoro il protagonista attivo della funzione relativa alla prevenzione. È quindi necessario che quanto previsto dagli art. 28 e seguenti del provvedimento trovi adeguata ed estesa applicazione a tutte le realtà imprenditoriali così da poter prevenire, eliminare o ridurre i fattori di rischio connessi con l’esercizio dell’attività. Quanto ai soggetti cui la normativa impone di compiere le valutazione dei rischi, è utile ricordare come il D.Lgs 81/08 abbia sostanzialmente allargato la platea dei destinatari, ricomprendendo anche imprese ed enti, anche della pubblica amministrazione, finora coinvolti in minore misura in tali attività. Per alcuni settori, tuttavia, l’applicazione delle norme deve essere modulata in funzione delle particolari esigenze degli specifici servizi. I settori per i quali sono previste peculiari modalità di applicazione della norma sono stati ampliati comprendendo, oltre alle forze armate e di Polizia e ai servizi di Protezione civile, anche le strutture giudiziarie, penitenziarie, quelle destinate per attività istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, le università, gli istituti di istruzione universitaria, gli istituti di istruzione e di educazione di ogni ordine e grado, le rappresentanze diplomatiche e consolari ed i mezzi di trasporto marittimi ed aerei. Appare pertanto utile ricordare che tutti i settori di attività, privati e pubblici, e tutte le tipologie di rischio ed, in particolare, a i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché i soggetti ad essi equiparati, sono soggetti all’obbligo di valutare i rischi connessi con l’attività esercita. Più in dettaglio, nell’ipotesi di prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell’utilizzatore, fatto salvo l’obbligo a carico del somministratore di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali viene assunto. Relativamente ai lavoratori a domicili, trovano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli 36 e 37 del decreto in seguito commentate. Ad essi devono inoltre essere forniti i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansioni assegnate. A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, compresi quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70 e di cui all’accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano le disposizioni di cui al Titolo VII del decreto, attrezzature munite di videoterminale, indipendentemente dall’ambito in cui si svolge la prestazione stessa. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al Titolo IX (Sostanze pericolose). I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed applicano correttamente le direttive aziendali di sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza è previsto che il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti abbiano accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il datore di lavoro deve poi garantire l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all’azienda, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell’azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali. Questo è il contesto culturale da cui il D.Lgs 81/08 trae origine e che va armonizzato con il vigente assetto normativo che mantiene la sua validità. Infatti nessuna facoltà d’arbitrio è concessa al datore di lavoro in merito all’applicazione o meno delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, che devono essere comunque rispettate, per cui l’obiettivo della valutazione non può essere la scelta di quali tra i vincoli normativi previsti siano i più opportuni o convenienti da adottare. La necessità che nell’impresa si proceda ad una stretta integrazione tra la produzione, tutte le funzioni aziendali ad essa collegate, e la prevenzione dei rischi da essa derivanti al fine di progettare “lavoro sicuro”, è chiaramente esplicitata tra le misure generali di tutela indicate nell’art. 15. Tra queste, infatti, viene indicata la programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente di lavoro. La valutazione del rischio deve essere, pertanto, uno strumento fortemente finalizzato alla programmazione delle misure di prevenzione e più in generale alla organizzazione della funzione e del sistema della prevenzione aziendale. L’esame sistematico dei problemi di prevenzione in tutti gli aspetti dell’attività lavorativa non dovrà trascurare le situazioni di lavoro che esulano dalla routine, come chiaramente indicato negli orientamenti CEE. Non va persa di vista la natura di processo partecipato che la valutazione deve assumere, sia a garanzia di aver raccolto tutta l’informazione disponibile sui fattori di rischio, sia per ottenere il coinvolgimento attivo di tutte le parti in causa nella ricerca delle soluzioni più efficaci e nella loro applicazione. Non va infatti dimenticato, per esempio, che gli studi del fenomeno infortunistico che utilizzano un approccio solo “deterministico”, mirato ad identificare cause di infortunio solo in errori umani o in inconvenienti tecnici o in deficienze strutturali, presentano limiti importanti ed insolubili se non affrontano anche le interconnessioni con il tessuto organizzativo della produzione. A quanto sopra detto rimanda peraltro, in modo esplicito, anche lo stesso art. 15 del D.Lgs 81/08. Il processo di partecipazione dei lavoratori attraverso le loro rappresentanze è dunque dovuto per legge, oltre che fortemente auspicabile.

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